Finalmente ufficiale il nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi EDR

Il regolamento europeo 2022/545 del 26 gennaio 2022, che estende il precedente regolamento 2019/2144,  è stato finalmente ufficializzato e contiene importanti novità per quanto concerne i sistemi EDR. In particolare è stata stabilita l'obbligatorietà di rendere accessibili i dati dei dispositivi ed è stato ampliato l'elenco dei dati che dovranno essere resi disponibili.


​Il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, aveva sancito l'obbligatorietà di installazione dei "registratori di dati di evento" (EDR) per tutte le categorie di veicoli a motore a partire dal 6 luglio 2022

Il 26 gennaio 2022, tale regolamento è stato esteso, prevedendo l'accessibilità dei dati. In particolare, l'articolo 4 recita:

  1. I dati relativi agli incidenti registrati dagli EDR sono resi disponibili per il recupero attraverso la porta dati seriale sul connettore standardizzato del collegamento dati di cui all'allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858. Se la porta dati seriale non è più funzionante dopo una collisione, i dati devono essere recuperabili mediante una connessione diretta al registratore di dati di evento (EDR)
  2. Il costruttore del veicolo fornisce all'autorità di omologazione e, su richiesta di un'autorità di omologazione, a qualsiasi costruttore o riparatore interessato di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature con le necessarie istruzioni per accedere, recuperare e interpretare i dati dell'evento.
  3. I veicoli e i loro registratori di dati (EDR) sono progettati in modo da consentire a uno strumento di recupero dati di produrre relazioni sugli eventi contenenti i seguenti elementi di da
    • a) ciascuno dei dati obbligatori, come richiesto dal regolamento UNECE n. 160
    • b) il tipo, la variante e la versione precisa del veicolo (compresi i sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti) che ospita il sistema EDR
    • I dati di cui alla lettera b) di cui sopra devono essere disponibili anche al termine del crash test di cui al punto 5.4.3 del regolamento UNECE n. 160
  4. I dati registrati dall'EDR non sono disponibili per il recupero su interfacce accessibili senza la necessità di sbloccare il veicolo o di utilizzare strumenti, o su interfacce del veicolo per connessioni senza fili.
  5. I dati del registratore di dati sugli eventi messi a disposizione a norma del paragrafo 1:
    • sono resi disponibili in formato macchina
    • non includono né sono resi disponibili insieme ad alcuna informazione che consenta di mettere in relazione tali dati con una persona fisica.

Qui la notizia dalla pagina LinkedIn di Hans Bot, fondatore di EUDARTS, e fra gli autori della bozza della proposta di legge, ora approvata: https://www.linkedin.com/pulse/edr-regulation-final-published-hans-bot/

Il testo integrale del regolamento è accessibile a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32022R0545

Dal link seguente è invece possibile scaricare il regolamento UNECE 160, contenente le indicazioni sui dati che devono essere registrati dagli EDR: https://unece.org/sites/default/files/2021-10/R160e%20_0.pdf