La Corte di Cassazione, tramite una recente sentenza, ha stabilito che la Regione è tenuta a risarcire i danni causati da animali selvatici, con particolare riferimento ad un sinistro avvenuto in Emilia-Romagna nel 2008 in cui un veicolo ha riportato gravi danni.
Il caso risale al 27 luglio 2008. Un'automobilista che stava percorrendo una strada si è scontrato con un cinghiale, uscito dalla vegetazione a margine della strada. Nell'urto, il veicolo si è ribaltato ed è finito distrutto. Una volta ristabilitosi, l'uomo ha citato in giudizio il Comune, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena, vedendosi tuttavia respingere in primo grado la richiesta di risarcimento danni.
A seguito dell'Appello, invece, i Giudici hanno riconosciuto la responsabilità della Regione e del Comune, condannandoli a pagare un indennizzo di 20.300 euro. La Regione ha tuttavia ritenuto di impugnare la sentenza in Cassazione, sostenendo di essere "priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica", oltre ad aver trasferito dette funzioni alle provincie. Inoltre, l'ente regionale riteneva inoltre che l'automobilista dovesse dimostrare l'effettiva colpa della Regione Emilia Romagna.Quest'ultime argomentazioni sono state rigettate dalla Suprema Corte, confermando dunque la sentenza d'appello e riconoscendo il risarcimento in favore dell'automobilista, dato che "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione". Nelle motivazioni non viene fatto valere il dovere di custodia degli animali, ma la proprietà. "Le specie selvatiche protette", si legge nella ordinanza, "rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Quindi nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione", in quanto titolare della competenza normativa "in materia di patrimonio faunistico" e anche "delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica", anche quando vengono svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
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