L'INFORTUNIO IN ITINERE
In generale, rientrano in questa particolare tipologia di infortuni "sul" lavoro gli incidenti che il lavoratore subisce nel percorso:- di andata o ritorno tra casa e luogo di lavoro;
- tra due diverse sedi lavorative, se il lavoratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni in più luoghi (ad esempio se lavora in due cantieri), oppure nel caso abbia due lavori diversi e si rechi direttamente dal primo al secondo posto di lavoro;
- tra l'ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l'azienda non offre un servizio mensa.
QUANDO E' RICONOSCIUTO
Relativamente al particolare tragitto seguito dal lavoratore, è riconosciuto il diritto al risarcimento per infortunio in itinere se tale percorso, lungo il quale si verifica l'incidente, è:
- il più corto possibile;
- privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze "essenziali ed improrogabili" o "necessitate", come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge, oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).
Inoltre, circa i mezzi utilizzati per gli spostamenti, diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento in caso di:
- utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram;
- utilizzo della bicicletta;
- tragitti brevi a piedi (generalmente se inferiori ai 2 km).
L'utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Essendo equiparato a un normale infortunio sul lavoro, il risarcimento per infortunio in itinere, se dovuto a responsabilità di terzi (ad esempio perché causato da un altro automobilista), prevede una doppia tutela a favore del danneggiato, che può di fatto ottenere:
- l'indennizzo da parte dell'Inail;
- un ulteriore risarcimento per voci di danno non indennizzate dall'Inail (come il danno morale, il danno biologico e patrimoniale differenziale, ecc...).
Di seguito il link per l'articolo completo, tratto dal blog del sito di Giesse risarcimento danni.