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Infortunio in itinere: cos'è e quando è riconosciuto

Infortunio in itinere: cos'è e quando è riconosciuto
L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio tipicamente occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro o viceversa (oppure, tra più sedi o luoghi di lavoro). Per una specifica tutela dei lavoratori che subiscono questo tipo di incidente, l'ordinamento giuridico italiano lo equipara e disciplina in modo del tutto analogo ad un qualsiasi altro infortunio sul luogo di lavoro.

L'INFORTUNIO IN ITINERE

In generale, rientrano in questa particolare tipologia di infortuni "sul" lavoro gli incidenti che il lavoratore subisce nel percorso:
  • di andata o ritorno tra casa e luogo di lavoro;
  • tra due diverse sedi lavorative, se il lavoratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni in più luoghi (ad esempio se lavora in due cantieri), oppure nel caso abbia due lavori diversi e si rechi direttamente dal primo al secondo posto di lavoro;
  • tra l'ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l'azienda non offre un servizio mensa.

QUANDO E' RICONOSCIUTO

Relativamente al particolare tragitto seguito dal lavoratore, è riconosciuto il diritto al risarcimento per infortunio in itinere se tale percorso, lungo il quale si verifica l'incidente, è:
  • il più corto possibile;
  • privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze "essenziali ed improrogabili" o "necessitate", come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge, oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).

Inoltre, circa i mezzi utilizzati per gli spostamenti, diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento in caso di:
  • utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram;
  • utilizzo della bicicletta;
  • tragitti brevi a piedi (generalmente se inferiori ai 2 km).

L'utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Essendo equiparato a un normale infortunio sul lavoro, il risarcimento per infortunio in itinere, se dovuto a responsabilità di terzi (ad esempio perché causato da un altro automobilista), prevede una doppia tutela a favore del danneggiato, che può di fatto ottenere:
  • l'indennizzo da parte dell'Inail;
  • un ulteriore risarcimento per voci di danno non indennizzate dall'Inail (come il danno morale, il danno biologico e patrimoniale differenziale, ecc...).


Di seguito il link per l'articolo completo, tratto dal blog del sito di Giesse risarcimento danni.
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Sabato, 27 Luglio 2024

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