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Urto per portiera dell'auto aperta: responsabilità e riferimenti giuridici

Urto per portiera dell'auto aperta: responsabilità e riferimenti giuridici

Come illustrato nel presente articolo, tratto dal noto sito di informazione "la legge per tutti", la condotta da seguire durante l'apertura delle portiere di un veicolo risulta regolamentata da una specifica norma del Codice della strada, ovvero l'art. 157 comma 7. Tuttavia, oltre a quanto stabilito da detto articolo, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la disattenzione nell'aprire la portiera, a seguito della quale si verifica la caduta di un motociclo e il decesso del suo conducente, comporta il reato di omicidio colposo.

Come noto, in tema di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, la legge stabilisce una regola precisa: nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054 c.c.).

Tuttavia, la presunzione di pari responsabilità non si applica nel caso di sinistro causato dall'apertura improvvisa della portiera. A Tal proposito, l'art. 157 del CdS (arresto, fermata e sosta dei veicoli), comma 7, stabilisce espressamente che "è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada". Pertanto, nell'ipotesi di sinistro causato da una portiera aperta si presume che la responsabilità sia proprio di chi ha aperto lo sportello.

Infine, appare rilevante quanto confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 34925 del 21 settembre 2022), secondo cui è perseguibile per omicidio colposo l'automobilista che, parcheggiata la vettura, ha aperto lo sportello in maniera incauta, causando la caduta di un motociclo ed il conseguente decesso del suo conducente. In particolare, secondo i Supremi giudici, se prima dell'apertura dello sportello della propria autovettura l'imputato avesse controllato tramite gli specchietti retrovisori il sopraggiungere di altri veicoli sulla carreggiata, certamente l'urto col motociclo non si sarebbe verificato. Per tale ragione, è stata riconosciuta la responsabilità penale nel caso di incidente e di conseguenti lesioni, oppure morte della persona offesa.


Di seguito è riportato il link dell'articolo completo, tratto dal sito di la legge per tutti.

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