Di seguito il testo trattato dall'articolo del Corriere della Sera: https://www.corriere.it/cronache/19_febbraio_20/omicidio-stradale-consulta-pene-corte-costituzionale-severe-revoca-patente-solo-alcol-o-droga-782df952-3502-11e9-9316-3a96070c5354.shtml
"Pene più severe per l'omicidio stradale, ma revoca automatica della patente solo in caso di ebbrezza o droga. Lo ha deciso la Corte Costituzionale in merito alla legge 41 del 2016 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendo le sanzioni. La Consulta ha dato il via libera sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti («responsabilità non esclusiva» che comporta la diminuzione della pena fino alla metà). Illegittimo invece l'articolo 222 del Codice della strada dove prevede l'automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. La revoca automatica è legittima solo nei casi di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe. Ma l'automatismo è illegittimo nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali e viene pertanto riconosciuto al giudice il potere di valutare caso per caso, se applicare in alternativa alla revoca la meno grave sanzione della sospensione della patente."