Nel presente articolo, tratto dal sito laleggepertutti.it, saranno illustrati i meccanismi che regolano il risarcimento delle lesioni patite dal terzo trasportato durante un sinistro stradale, sia in relazione a quanto stabilito dal Codice delle Assicurazioni private che dalla giurisprudenza.
Partendo dal presupposto che il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento del danno riportato in un incidente stradale, al di là dell'accertamento di quale conducente ne ha avuto colpa, l'articolo 141 del CdA stabilisce che la lesione deve essere risarcita dalla compagnia del mezzo su cui si trovava il danneggiato al momento del sinistro, entro il massimale.
Tenendo conto che il massimale nella responsabilità civile è la cifra massima indennizzabile da parte dell'assicuratore, si rileva che, qualora il danno superi questo importo, spetterà all'assicurato coprire la parte in eccesso. L'azione diretta per il risarcimento, dunque, deve essere avanzata all'impresa assicurativa dell'auto su cui viaggiava al momento dell'incidente. La compagnia che paga il risarcimento potrà rivalersi su quella di chi ha avuto la responsabilità accertata dell'incidente.
Nel caso in cui venga accertato un concorso di colpa tra il conducente dell'auto sulla quale si trovava il passeggero e l'altro automobilista, secondo la Cassazione il terzo trasportato ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta ad una o all'altra compagnia. Ovvero, il passeggero non sarà tenuto a dimostrare quale dei due conducenti aveva ragione ma, ai fini di ottenere il risarcimento, dovrà provare che il danno subìto è stato provocato dal sinistro.
Di seguito è riportato il link dell'articolo completo, disponibile dal sito laleggepertutti.it.