Con la recente ordinanza n. 882/2025, la Corte di Cassazione ha condannato la società concessionaria autostradale al risarcimento per un sinistro mortale, i cui esiti sono stati determinati dall'assenza del guardrail.
Il caso riguardava un incidente mortale verificatosi su un tratto autostradale privo di guardrail. In particolare, il veicolo coinvolto era uscito di strada, precipitando successivamente in una scarpata. A tal proposito, gli eredi della vittima hanno citato in giudizio la società concessionaria, asserendo che l'assenza di barriere stradali rappresentasse una grave negligenza da parte del gestore.
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha attribuito la responsabilità alla concessionaria autostradale, per non aver installato il guardrail in un tratto in cui era evidente la pericolosità. In particolare, secondo la Corte:
In particolare, nelle motivazioni alla base della sentenza, viene specificato come, seppur vi siano specifiche norme sull'utilizzo dei guardrail, che trovano applicazione soltanto su tratti stradali di recente costruzione o rifacimento (quali il D.M. n. 223 del 1992), l'ente gestore è in ogni caso tenuto a provvedere alla salvaguardia della sicurezza stradale, sia ai sensi dell'art. 14 del CdS, sia in relazione all'art. 2051 del Codice Civile.
Di seguito è fornito il link dell'articolo completo, tratto dal sito di Studio Cataldi.
Di seguito è, inoltre, riportato il testo della Sentenza in questione.
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha attribuito la responsabilità alla concessionaria autostradale, per non aver installato il guardrail in un tratto in cui era evidente la pericolosità. In particolare, secondo la Corte:
- la mancata presenza del guardrail rappresenta una violazione degli obblighi di manutenzione e sicurezza;
- la società concessionaria deve garantire che le infrastrutture siano conformi agli standard di sicurezza, prevedendo adeguate misure di protezione per prevenire incidenti.
In particolare, nelle motivazioni alla base della sentenza, viene specificato come, seppur vi siano specifiche norme sull'utilizzo dei guardrail, che trovano applicazione soltanto su tratti stradali di recente costruzione o rifacimento (quali il D.M. n. 223 del 1992), l'ente gestore è in ogni caso tenuto a provvedere alla salvaguardia della sicurezza stradale, sia ai sensi dell'art. 14 del CdS, sia in relazione all'art. 2051 del Codice Civile.
Di seguito è fornito il link dell'articolo completo, tratto dal sito di Studio Cataldi.
Di seguito è, inoltre, riportato il testo della Sentenza in questione.