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I sistemi EDR obbligatori in Europa dal Luglio 2022

I sistemi EDR obbligatori in Europa dal Luglio 2022

​Il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ha sancito l'obbligatorietà di installazione dei "registratori di dati di evento" (EDR) per tutte le categorie di veicoli a motore. La data di applicazione del regolamento decorrerà a partire dal 6 luglio 2022.


​L'obbligatorietà dell'installazione dei dispositivi EDR è indicata all'articolo 6 del regolamento, il quale recita:

(1) I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli: ... 

-- g) registratore di dati di evento.

(4) I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

-- a) i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l'inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l'attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

-- b) non possono essere disattivati;

-- c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da:

---- i) funzionare su un sistema a circuito chiuso;

---- ii) i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e iii) i dati raccolti consentono l'individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e

-- d) i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un'interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell'analisi in relazione all'incidente, incluso al fine dell'omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

(5) Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.


​L'ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

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