La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 30723, afferma che, qualora non sia possibile accertare chi effettivamente si trova alla guida di un veicolo, si deve presumere che il conducente sia il titolare della disponibilità giuridica del mezzo.
La tragica vicenda in riferimento alla quale è stata elaborata la sentenza in discussione è la seguente: due fidanzati si appartano in auto in una zona interdetta alla circolazione e, malauguratamente, il mezzo precipita in acqua, cagionando la morte degli stessi. Gli eredi del ragazzo agiscono in giudizio contro l'assicurazione dell'auto su cui si trovava il loro congiunto, di proprietà della fidanzata, al fine di ottenere il risarcimento del danno come terzo trasportato (ex art. 141 Cod. Ass.). Nei due gradi di merito, la richiesta risarcitoria viene negata, in quanto i giudici ritengono che l'auto non fosse in circolazione, essendo in stato di sosta e, quindi, non operasse la copertura assicurativa. In ogni caso, non era possibile stabilire chi fosse alla guida e se, effettivamente, il ragazzo fosse passeggero e non conducente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 30723, considera errate le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito, sulla base di quanto segue:
Pertanto, in una situazione di incertezza come quella descritta, si deve considerare come terzo trasportato il soggetto che affermi di essere stato a bordo del veicolo come passeggero, qualora risulti "accertata la presenza a bordo del titolare o dell'affidatario, provvisti di idoneità legale di fatto alla guida".
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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 30723, considera errate le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito, sulla base di quanto segue:
- In primo luogo, gli ermellini ribadiscono che la nozione di circolazione comprende anche il mezzo in sosta, infatti, "la manovra compiuta da chi si trovava alla guida per arrestare l'autovettura nella posizione di quiete, poi rivelatasi instabile, si deve comprendere nella nozione di circolazione del veicolo";
- In secondo luogo, viene precisato che il passeggero ha l'onere di dimostrare la propria presenza sull'auto e la posizione di "terzo trasportato". Qualora risulti impossibile accertare chi conducesse la vettura al momento del sinistro, si deve presumere (ex art. 2729 c.c.) che il conducente sia il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata.
Pertanto, in una situazione di incertezza come quella descritta, si deve considerare come terzo trasportato il soggetto che affermi di essere stato a bordo del veicolo come passeggero, qualora risulti "accertata la presenza a bordo del titolare o dell'affidatario, provvisti di idoneità legale di fatto alla guida".
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