Con la sentenza nr. 223/2019, depositata oggi 24 ottobre, la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza sulla questione di legittimità, sollevata in relazione al ritorno della procedibilità a querela di parte in riferimento all'art. 590bis c.1. del codice penale. In sostanza, la procedibilità d'ufficio rimane confermata per le lesioni stradali.
L'articolo completo a firma del Dott. Luigi Altamura, di cui riportiamo un estratto, è disponibile al seguente link sul sito web ASAPS: https://www.asaps.it/68227-_di_luigi_altamura*__lesioni_personali_stradali__la_corte_costituzionale_ne_mant.html
Secondo il giudice «la remissione della querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter c.p. costituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti».
Peranto, se il Governo avesse inserito tra i reati procedibili a querela anche quello previsto dall'art. 590bis del codice penale sarebbe caduto in contraddizione rispetto alla legge nr. 41/2016 approvata solo due anni prima, in considerazione dell'allarme sociale determinato da quelle condotte. Una sentenza che sancisce perciò la procedibilità d'ufficio con inoltro alla Procura della repubblica competente per territorio da parte degli organi di polizia stradale e giudiziaria, ogni qualvolta le lesioni siano gravi, perciò quelle superiori a 40 giorni di prognosi, e che tale evento sia scaturito da un sinistro stradale con una violazione delle norme di comportamento del Codice della Strada.